Vorremmo sapere se c’è un modello di esenzione anche per le organizzazioni di volontariato intestatarie di bolletta elettrica ma che non hanno il televisore. Dobbiamo chiedere l’esonero come privati?
Molte organizzazioni si stanno chiedendo se le novità sul canone radiotelevisivo introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/15) riguardano anche le proprie attività.
All’art. 1, c. da 152 a 159 della succitata legge, infatti, sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:
- è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stata previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.
La prima considerazione è che le novità normative riguardano esclusivamente i titolari di “utenze domestiche”[1], quindi collegate a coloro che sono intestatari di forniture elettriche abitative domestiche per mezzo delle quali essi dovranno, se dovuto, pagare il canone con le nuove modalità (in bolletta) o, nel caso in cui il canone non sia dovuto, inviare la prevista dichiarazione sostitutiva .
Dall’esame delle nuove disposizioni, nulla cambia allora per le organizzazioni che detengono presso la propria sede apparecchi radiotelevisivi; il termine del 10 maggio (data ultima per l’invio della dichiarazione sostitutiva) non interessa gli enti associativi perché a questi non sarà addebitato in bolletta il canone.
Si ricorda, in allegato, per mezzo di una tabella riassuntiva, le diverse casistiche in cui è dovuto il canone e le possibili esenzioni
[1] Per la definizione di questa tipologia di utenza il Glossario dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, come aggiornato dalladeliberazione 7 novembre 2013 500/2013/r/com, riporta che “il contratto per “utenza domestica” [è] riferito a un cliente che utilizza l’elettricità per alimentare la sua abitazione, di residenza o meno”