Informazioni per gli Enti del Terzo Settore

Centro Territoriale per il Volontariato offre l’opportunità per mettere a norma la propria associazione in materia di sicurezza.

Il CTV- Centro Territoriale Volontariato offre un’importante opportunità a tutti gli Enti del Terzo Settore accreditati presso il nostro Centro: la possibilità di mettere a norma la propria associazione in materia di sicurezza grazie al servizio consulenze.

L’analisi dei rischi connessi all’attività di volontariato inizia con la definizione del  DVR – Documento di Valutazione dei Rischi ossia un documento che valuta in maniera mirata e specifica tutti quei rischi connessi allo svolgimento di una determinata attività.

Da questo documento nasce, di seguito, l’informativa da fornire al volontario sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Occorre subito distinguere due casi: l’obbligatorietà di possesso del DVR e l’opportunità della sua redazione.

Il DVR è obbligatorio per le sole associazioni che hanno dei lavoratori dipendenti al proprio interno mentre è opportuno per le organizzazioni che non hanno dipendenti ma solo volontari, che hanno relazioni con una specifica utenza, con una sede propria dove svolgono delle attività o che guidano automezzi durante il servizio.

E’ auspicabile in primo luogo in quanto un corretto iter di valutazione dei propri rischi nasce con la stesura del DVR.

In secondo luogo se fatto bene, questo documento garantisce una notevole tutela per i responsabili delle associazioni stesse, anche per eventuali infortuni che dovessero accadere ai volontari.

Inoltre, la redazione del DVR è indispensabile per l’accesso all’alternanza scuola- lavoro da parte delle associazioni interessate ad accogliere studenti.

Chi intendesse approfondire questo argomento, è invitato a contattare Simone Rosso – Coordinatore di CTV che fornirà tutte le informazioni al riguardo.

Per info
simone.rosso@centroterritorialevolontariato.org

Volontariato sicuro: la sicurezza sul lavoro anche per il volontariato – Vademecum informativi

Numero 0 – Emergenza Covid
Numero 1 – Il DLGS 81
Numero 2 – I Dispositivi di Protezione Individuale
Numero 3 – Sicurezza dei volontari che operano sulla strada
Numero 4 – Il rischio biologico
Numero 5 – La movimentazione manuale dei carichi
Numero 6 – Il rischio chimico
Numero 7 – Il microclima
Numero 8 – Sicurezza e Volontariato di Protezione Civile

Con l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation) si intende il Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 con cui è stata rinnovata la disciplina nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali.

Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e sarà immediatamente applicabile, sia sul territorio italiano che in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Cosa riguarda?

Il GDPR detta una nuova disciplina in materia di trattamento di dati personali e di libera circolazione degli stessi. Il Regolamento, inoltre, ridefinisce i diritti della persona rispetto ai propri dati personali, in particolare quelli connessi alla loro protezione.

É bene sapere che per dato personale si intende soltanto quello riferito a persone fisiche e non si estende alle persone giuridiche, quali associazioni, fondazioni, società, enti pubblici, ecc.

Il “vecchio” D.Lgs. n. 196/2003 non andrà in pensione ma sarà a breve modificato ed armonizzato con il GDPR. Inoltre, esso continuerà ad applicarsi alle attività di raccolta e trattamento di dati eseguite sino al 25 maggio 2018; tali attività, se realizzate in conformità con il vecchio Codice della Privacy, rimarranno valide e legittime ed i dati raccolti non dovranno essere eliminati.

Quali sono le novità che riguarderanno professionisti ed imprese?

Le novità del GDPR sono numerose e differiscono a seconda della dimensione del titolare del trattamento, della tipologia di trattamento, della quantità di dati raccolti e della modalità del loro utilizzo.

In sintesi, le novità più rilevanti riguardano:

  • l’obbligo di informativa: è previsto per qualunque titolare del trattamento. Tutte le attuali informative dovranno essere sostituite o integrate con i nuovi contenuti previsti dall’art. 13 del Regolamento;
  • i dati “sensibili” diventano dati “particolari”: per essi si intendono quei dati che idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Per essi la regola generale rimane quella dell’obbligatorietà dell’autorizzazione al trattamento;
  • profilazione del dato: con essa si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato consistente nell’utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. La profilazione richiederà, oltre ad una specifica informativa, anche un’espressa autorizzazione da parte del titolare del dato;
  • nomina del DPO (Data Protection Officer), obbligatoria solo per enti pubblici oppure nel caso di trattamento sistematico di dati fondato sul monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, oppure nell’ipotesi di trattamento su larga scala di particolari categorie di dati, idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale;
  • misure di sicurezza: scompaiono le misure minime previste dal vecchio Codice della Privacy. Ogni titolare del trattamento dovrà infatti approntare le misure che ritiene più adeguate alla protezione dei dati raccolti e trattati, tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e anche dei costi di attuazione di tali misure;
  • il sistema sanzionatorio.

Altre novità rilevanti, che tuttavia riguarderanno solo le realtà di dimensione medio-grande o particolari casi di trattamento, sono rappresentante dal Registro delle attività di trattamento e la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

In sintesi, alla luce delle novità, ciascun titolare del trattamento di dati personali è chiamato a cambiare mentalità e non solo ad adeguare oggi le proprie modalità di informazione dei terzi e di gestione dei loro dati alle nuove modalità operative sulla base della propria realtà d’impresa o professionale, ma dovrà successivamente verificare che quelle modalità così adottate restino adeguate ai cambiamenti ai quali la sua attività e le condizioni esterne andranno inevitabilmente incontro.

Per le Associazione interessate, CTV ha attivato un servizio di consulenza specifico sulle tematiche della privacy con un legale che analizzerà e valuterà le varie richieste specifiche.
Per richiedere tale servizio, è necessario contattare la referente Silvia Amaturo silvia.amaturo@centroterritorialevolontariato.org e concordare con lei l’attivazione del servizio (secondo le modalità previste dalla Carta Servizi CTV in merito alle consulenze esterne).

Dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo in formato elettronico.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria sia per il B2B (fra imprese) sia per il B2C (fra impresa e soggetto privato, comprese le Associazioni).

Nel secondo caso, l’Associazione che non ha partita IVA non è obbligata a ricevere le fatture in maniera elettronica e può richiedere al soggetto emittente la versione cartacea o in pdf.

Nel caso di rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni, la fattura elettronica va emessa solo nei casi in cui in passato si doveva emettere una fattura cartacea: attività di natura commerciale, cessione di beni e servizi con il pagamento dell’IVA. Quindi, in caso di convenzioni che prevedono il solo rimborso delle spese (fra cui l’assicurazione) non è richiesta l’emissione di fattura da parte dell’Associazione poiché il contributo ricevuto non assume rilevanza ai fini Iva come chiarito dall’Agenzia delle entrate (C.M. 34/E del 21 novembre 2013).

I fornitori senza partita IVA (es: le prestazioni occasionali, le parrocchie, enti religiosi…) dovranno continuare ad emettere ed inviare le ricevute in formato cartaceo o via email come in passato.

Anche i fornitori che hanno partita IVA, ma che sono in un regime fiscale “agevolato”, sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica; quindi anche questi soggetti continueranno a realizzare fatture cartacee o in pdf, a meno che non decidano di aderire volontariamente a questo nuovo sistema.

Gli altri fornitori con partita IVA e che devono emettere fatturazione elettronica possono appoggiarsi all’Agenzia delle Entrate che ha creato un programma dedicato o possono dotarsi di software ad hoc.

Per le Associazione interessate, CTV ha attivato un servizio di consulenza specifico su queste tematiche; per richiederlo è necessario contattare Barbara Brundo barbara.brundo@centroterritorialevolontariato.org e concordare con lei l’attivazione (secondo le modalità previste dalla Carta Servizi CTV in merito alle consulenze esterne).

Donare agli ETS è sempre più incentivato.

Il Codice del Terzo Settore (art. 83), ha innalzato le soglie di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali ricevute, portandola al 30% (fino ad un massimo di 30.000 euro) per tutti gli ETS, ad eccezione delle Associazioni di Volontariato, per le quali la soglia è ulteriormente elevata al 35%.

Per quanto concerne l’IRES, invece, è prevista la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo netto del soggetto erogatore (con possibilità del riporto dell’eccedenza entro il quarto periodo d’imposta successivo).

Clicca qui per scaricare il modello di ricevuta liberale

La ricevuta così strutturata può già essere utilizzata per le somme ricevute nel 2018 e che il donatore indicherà nella sua dichiarazione dei redditi del 2019. Infatti, la normativa si applica, in via transitoria, già dal 1 Gennaio 2018 (art. 104).

La ricevuta può essere rilasciata da ODV, APS, Onlus e Imprese sociali attualmente regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato, al Registro Nazionale/Regionale/Provinciale delle APS e all’Anagrafe delle ONLUS.

Per saperne di più, clicca qui per scarica l’instant book “Saper ricevere le donazioni” realizzato da CSVnet Lombardia in collaborazione con CSVnet nazionale.

Fonte – CSVnet.it

La Riforma del Terzo Settore sta entrando nel vivo e con l’approvazione dei decreti attuativi iniziano ad essere introdotte alcune novità che riguardano le associazioni, le cooperative ma anche quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva diffuso su tutto il territorio del nostro Paese. Cambiamenti che chiedono un adeguamento dal punto di vista giuridico e fiscale, ma soprattutto un ripensamento e una nuova collocazione di ogni organizzazione all’interno del panorama delineato dalla Riforma.

Per accompagnare i “nuovi” enti del Terzo settore (ovvero gli Ets che saranno iscritti nel “registro unico nazionale) ad affrontare questi passaggi, i sei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia insieme a CSVnet hanno la realizzato per la collana Bussole sedici instant book gratuiti, ciascuno dedicato ad uno specifico aspetto riguardante la Riforma e le modifiche introdotte dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

1 – Chi sono gli Enti di Terzo Settore

2 – Per chi non è Ente del Terzo Settore: cosa succede?

3 – Le ODV prima e dopo

4 – Le APS prima e dopo

5 – Saper ricevere le donazioni

6 – Imposte indirette e tributi locali per gli ETS

7 – Gli Statuti degli ETS

8 – Il volontariato e le attività di volontariato

9 – Il Regime Fiscale per gli Enti esclusi dalla Riforma del Terzo Settore

10 – Le attività di interesse generale e le attività diverse

11 – Assenza di lucro e uso del patrimonio nel terzo settore

 

Fonte –  Cantiere Terzo Settore – articolo di Lara Esposito –

La Riforma del terzo settore fa un ulteriore passo avanti. In attesa del decreto attuativo di istituzione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con la modulistica di bilancio degli enti del terzo settore.

Il decreto era previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, che prevede indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli enti del terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. I modelli saranno obbligatori per rendicontare il bilancio del 2021.

Quali documenti è necessario predisporre?

Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (principio di competenza economica).

Per chi ha ricavi inferiori a 220.000 euro, basterà un bilancio in forma di rendiconto per cassa. In questo caso, bisogna escludere le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie e ai disinvestimenti, come nel caso di alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Questi, infatti, come specificato nell’introduzione agli schemi di bilancio, non sono afferenti alla gestione corrente dell’ente.

In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.

Attività diverse e strumentali

Il decreto mette in luce alcuni aspetti da tenere in considerazione nella gestione dei modelli di schemi di bilancio. Per quanto riguarda le attività diverse e strumentali, ex art.13, c.6 del Codice del Terzo settore, è l’organo di amministrazione a documentarle a seconda dei casi nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Raccolte pubbliche di fondi

Per quanto riguarda gli enti del terzo settore non commerciali e quelli che si avvalgono del regime forfetario che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire nel bilancio un rendiconto specifico (il riferimento è al comma 3 dell’art. 48 del Codice del terzo settore, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente e anche utilizzando una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Cosa bisogna sapere sulla relazione di missione

Illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Conformità del bilancio di esercizio ai principi enunciati dal Codice civile

La sua predisposizione è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione relativi agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del terzo settore. Nella relazione di missione, inoltre, l’ente dà atto dei principi e criteri di redazione adottati. Il rendiconto per cassa si ispira ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.

Come modificare gli schemi?

I modelli devono essere considerati come schemi “fissi”. Come si legge nel decreto, però, per favorire la chiarezza del bilancio è possibile suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente. È possibile, inoltre, raggruppare le citate voci quando è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci. Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.

Il ruolo dell’organo di controllo (e, nel caso, del revisore legale dei conti)

All’organo di controllo è affidato il compito di esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. Nella relazione devono essere presenti, ex art.14, c.2, lett. e) del Decreto legislativo 39/2010:

  • il giudizio di coerenza con il bilancio;
  • il giudizio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
  • il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi.

Si rammenta che, superati i limiti dimensionali di cui all’articolo 31, comma 1, gli enti devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. La revisione legale dei conti può essere effettuata anche dall’organo di controllo m ain questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

MOD. A
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore

MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema
Parte di provvedimento in formato grafico

MOD. C
RELAZIONE DI MISSIONE
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema
Parte di provvedimento in formato grafico

Per facilitare la redazione degli schemi, il Decreto contiene anche un Glossario sulle poste del bilancio qui riassunto.

CTV per gli ETS

CTV per i cittadini

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