Da Vita.it
26 aprile 2019
Il “decreto Crescita”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 23 aprile, mette una toppa al decreto cosiddetto Spazzacorrotti, che rispetto agli obblighi anticorruzione di fatto trattava i soggetti del non profit alla stregua di partiti politici, escludendo per 10 anni dall’attività associativa chiunque avesse ricoperto un incarico elettivo, se non gravando l’associazione di obblighi aggiuntivi, onerosi e dispendiosi. Un “daspo” che rischiava di mettere in difficoltà moltissime realtà. Il Terzo settore aveva protestato compatto: «Non siamo partiti, siamo persone che spendono parte del proprio tempo per aiutare gli altri; sarebbe quindi irragionevole assoggettarci agli stessi obblighi che devono rispettare le forze politiche», aveva detto Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum Terzo settore. L’incontro con il ministro Alfonso Bonafede era stato positivo, tanto che poi il 3 aprile, rispondendo in Aula a un’interrogazione, il ministro aveva affermato che un intervento normativo che integrasse lo “Spazzacorrotti” era già stato elaborato dal Ministero della giustizia, «tenendo in particolare considerazione le istanze in più occasioni sollevate dalle rappresentanze del Terzo settore, con le quali ho avuto modo di confrontarmi». «Mi rendo perfettamente conto», aveva detto il ministro, «della situazione che si è venuta a creare e delle possibili interpretazioni non univoche a cui può prestarsi la formulazione attuale della norma, nonché della possibilità – anche solo la possibilità – che si estendano gli obblighi previsti da quella norma per tutte le associazioni e i comitati collegati direttamente o indirettamente alle forze politiche, ma che, in alcuni casi, potrebbe anche coinvolgere associazioni che effettivamente non sono collegate alle forze politiche. Proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto, ho preso l’impegno di intervenire normativamente e questo intervento normativo è già praticamente completo. Si tratta a questo punto di individuare il veicolo normativo idoneo a rispondere nella maniera più tempestiva possibile alle istanze che sono state fatte dal terzo settore, rimanendo convergenze e divergenze, però siamo sicuri sul fatto che una risposta debba essere data».
Il decreto Crescita è quindi il veicolo normativo individuato dal Governo per superare l’articolo 5 comma 4 della legge Spazzacorrotti (3/2019). La “toppa” sta all’articolo 43, del decreto crescita, titolato “Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore”. Qui si legge – spiega l’avvocato Gabriele Sepio, che è stato coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e Docente di Diritto Tributario all’Accademia della Guardia di Finanza – che l’equiparazione ai partiti, ai fini del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, «non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» né «alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, basterà l’iscrizione in uno dei registri attuali previsti dalle normative di settore, ad esempio quelli regionali, delle prefetture, delle onlus, delle cooperative sociali…». L’esonero per gli enti del Terzo settore riguarda però le sole ipotesi in cui il collegamento con il mondo politico è legato alla presenza, negli organi direttivi/di gestione dell’ente, per almeno un terzo dei suoi componenti, di amministratori che hanno rivestito cariche istituzionali o di governo negli ultimi sei anni. «Gli obblighi sulla trasparenza previsti per i partiti potranno comunque scattare a carico degli enti del terzo settore nelle altre due ipotesi, previste dall’art. 5 del D.L. 149/2013, in cui è richiesto un collegamento con la politica apparentemente piu stringente, ossia quando vi sia un controllo effettivo sull’ente non profit da parte del partito oppure quando l’associazione/fondazione/comitato scelga di finanziare iniziative o soggetti legati al mondo politico in misura superiore a 5mila euro».
E per le realtà che non faranno parte del Registro unico, per scelta o per espressa esclusione legislativa? Per le fondazioni, le associazioni e i comitati che restano fuori dal Terzo settore la norma non prevede alcun esonero, per cui gli obblighi sulla trasparenza analoghi a quelli dei partiti potranno scattare anche in ragione di un collegamento “debole” con il mondo politico. Si tratta dell’ipotesi in cui – precisa Sepio – «gli organi direttivi o di gestione dell’ente siano composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici o da persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti». Quindi un terzo del Cda contro una sola persona dello Spazzacorrotti e solo i sei anni precedenti al posto di dieci. Il tema quindi «viene moltissimo attenuato, la valutazione è positiva, anche se resta un carico eccessivo di procedure burocratiche per le fondazioni e gli altri enti che non si iscriveranno, per scelta o per espressa esclusione legislativa, al nuovo registro unico del terzo settore. La preoccupazione in particolare riguarda i piccoli enti per i quali sostenere gli adempimenti richiesti appare a dir poco proibitivo e in alcuni casi ingiustificato, specie nelle ipotesi in cui non vi sia un collegamento attuale con partiti o movimenti ma solo la presenza di amministratori con un passato politico», afferma Sepio.
Nel decreto Crescita ci sono altri due passaggi che riguardano il Terzo settore. Il primo è l’articolo 14, che all’articolo 148 del TUIR aggiunge gli «enti associativi assistenziali» fra quelli per cui è previsto il mantenimento della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci. Decommercializzazione che era stata tolta dal decreto legislativo 117/2017 ma non ancora entrata in vigore, quindi per gli enti associativi assistenziali resta tutto com’era.
Infine l’articolo 35, sugli Obblighi informativi erogazioni pubbliche, che impone anche agli enti non profit (associazioni, Onlus e fondazioni; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) debbano pubblicare sul proprio sito gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, entro il 30 giugno di ogni anno e non piu entro il 28 febbraio. «Fatta eccezione – ed è una novità che riduce gli oneri – i contributi che hanno natura di corrispettivo o che costituiscono retribuzione o risarcimento da parte dell’ente pubblico», annota Sepio. Cambia anche trattamento sanzionatorio, con una sanzione che diventa pari all’1% degli importi, con minimo di 2mila euro: se non viene pagata scatta da parte della PA il recupero integrale delle somme. «Questo ulteriore adempimento di trasparenza è probabilmente eccessivo rispetto a quelli già previsti dalla riforma del Terzo settore, che quantomeno per gli enti iscritti nel registro prevede già l’obbligo di trasparenza con riferimento in particolare alle retribuzioni che vengono assegnate agli amministratori dell’ente. Quegli adempimenti del Codice del Terzo settore potevano sopperire a questi obblighi di trasparenza».
Foto governo.it