Il Centro Territoriale per il Volontariato in collaborazione con Cavarretta Assicurazioni organizza 2 incontri territoriali per presentare la Polizza Unica per il Volontariato e le coperture assicurative per l’attività degli ETS, delle volontarie e dei volontari.
Ecco di seguito le date da segnare e i link per partecipare
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VERCELLI – Lunedì 11 marzo 2024 h. 17.30, uffici di CTV, Corso Libertà 72.
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BIELLA – Mercoledì 13 marzo 2024 h. 17.30, uffici di CTV, via Orfanotrofio 16.
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Ogni incontro prevede due momenti.
Una prima parte, iniziale, in cui verranno consegnati da parte di Cavarretta Assicurazioni, gli assegni con le partecipazioni agli utili alle ODV che hanno aderito alla polizza.
Una parte degli utili generati dalla polizza, infatti, vengono redistribuiti alle associazioni di volontariato che hanno già sottoscritto questo strumento assicurativo.
A seguire verrà presentata la Polizza Unica del Volontariato e nel contempo verrà approfondito il tema degli obblighi assicurativi a cui gli ETS e i volontari sono soggetti.
Nel corso degli incontri sarà possibile porre domande sulle coperture assicurative per le attività degli ETS
Per informazioni ed approfondimenti
info@centroterritorialevolontariato.org
La polizza unica del volontariato
La polizza è frutto di una convenzione tra CSVnet, Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio, e Cattolica Assicurazioni.
Si tratta di uno strumento che offre condizioni particolari a tutti gli enti del Terzo Settore le cui attività implichino opera di Volontariato ed è appositamente strutturata per venire incontro alle esigenze di tutela dei Volontari.
Il Decreto
Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2).
Si tratta di un decreto attuativo di fondamentale importanza, atteso da molto tempo dalle realtà del Terzo settore, che va a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.
Gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore
Prima di procedere ad illustrare il contenuto del decreto, è bene ricordare come il codice del Terzo settore (art. 18, c.1) abbia previsto l’obbligo per gli Ets che si avvalgono di volontari di assicurarli:
- contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
- per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole organizzazioni di volontariato (Odv), è quindi oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).
Altro fondamentale elemento di differenziazione rispetto al passato, in particolare in relazione alla citata legge quadro sul volontariato, è che ad oggi non vi è più alcun dubbio che una persona possa svolgere attività di volontariato per un Ets senza essere necessariamente associata allo stesso: questo si ricava in modo evidente leggendo la definizione di volontario contenuta all’art.17, c.2 del codice. Da ciò discende che ogni ente del Terzo settore che si avvalga di volontari deve tenere il registro dei volontari (nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente, che possono essere anche associati dello stesso ma possono anche non esserlo) in modo distinto dal libro degli associati (nel quale sono contenuti i soci dell’ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso, ma possono anche non esserlo).
Il codice del Terzo settore specifica che nel registro devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l’ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale. Né il codice né il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 definiscono cosa si intenda per “occasionale”, a parte precisare che possono essere tali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale: è quindi lasciato ai singoli enti il compito di definire tale nozione. Quello che invece il codice e il nuovo decreto specificano in modo chiaro e netto è che gli obblighi assicurativi menzionati in questo paragrafo valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.