Fonte: Cantiere Terzo Settore – Articolo di Chiara Meoli – 18 marzo 2021
Nella seduta di mercoledì 17 marzo 2021, presso la Camera dei deputati, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando – rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata a lui rivolta – ha formalmente assicurato che si farà parte attiva, con interventi di carattere normativo, per superare l’irragionevole disparità di trattamento dei termini (solo in parte prorogati dall’art. 106 dl n. 18/2020) di convocazione dell’assemblea di approvazione dei bilanci di esercizio tra organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus da una parte e le società, le associazioni e le fondazioni dall’altra, al fine di consentire ai primi di potere usufruire della medesima proroga già prevista per i secondi.
L’interrogazione (n. 3-02113) è stata presentata e illustrata dall’onorevole Emanuela Rossini (gruppo Misto) che, replicando alla risposta e all’impegno assunti dal ministro, lo ha ringraziato a nome di tutto il Terzo settore e, in particolare, delle tipologie di organizzazioni ancora in attesa dell’auspicata proroga dei tempi per poter meglio organizzare la convocazione delle loro assemblee, sia in presenza, laddove si ritenga opportuno, sia per via telematica.
Una proroga necessaria
L’articolo 106, comma 1 dl n. 18/2020, come modificato dal dl n. 183/2020, ha previsto la possibilità per le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il comma 8-bis dell’articolo 106 ha poi esteso tale facoltà anche alle associazioni e alle fondazioni in generale, escludendo, però, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus.
È del tutto evidente che la citata disposizione priva gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale o Onlus (che sono anch’essi costituiti in forma di associazione o fondazione) della possibilità di posticipare l’approvazione del bilancio, oltre che di utilizzare più a lungo le modalità di svolgimento dell’assemblea a distanza (qualora ciò non sia previsto dai rispettivi statuti), determinando una chiara disparità di trattamento all’interno degli enti non profit (maggiori informazioni su “Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe”).
Questa condizione dovrebbe e potrebbe essere risolta estendendo la previsione già vigente per le associazioni e fondazioni anche alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e onlus.
A questo proposito – come riportato dall’onorevole interrogante – sarebbe necessaria e urgente una modifica normativa del citato comma 8-bis, modifica che elimini il riferimento agli enti di cui all’articolo 104, comma 1 dlgs n. 117/2017 e che lasci il solo riferimento ad associazioni e fondazioni, nelle quali sono ricomprese anche gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale e onlus, oppure una modifica che richiami nel comma, oltre alle associazioni e alle fondazioni, gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), dpr n. 917 del 1986, ossia la categoria fiscale degli “enti non commerciali”, nella quale possono essere ricompresi anche altri enti non lucrativi costituiti in forma diversa da quella associativa o fondazionale, quali, ad esempio, i comitati, gli enti delle confessioni religiose e i trust .
L’impegno del ministro del Lavoro e delle politiche sociali
Al ministro Orlando è stato quindi chiesto se intendesse, o meno, adottare tempestive iniziative normative volte a eliminare questa disparità di trattamento determinata dalla disciplina in vigore a danno degli enti non profit.
Il ministro – dopo aver richiamato la normativa sopracitata – ha assicurato che il ministero da lui guidato si farà parte attiva, con interventi di carattere normativo, al fine di superare questa irragionevole disparità di trattamento, consentendo anche ad Odv, Apd ed Onlus di poterne usufruire, tanto più in considerazione del perdurare del contesto emergenziale, della disciplina agevolata.
L’impegno così formalmente assunto dal ministro riveste oggi una significativa importanza, soprattutto considerato che un’esclusione siffatta non risulta avere alcun evidente fondamento logico: se, infatti, la motivazione che sta alla base della proroga in esame sembra risiedere nel permettere agli enti (sia profit che non profit) di poter riunire gli organi sociali in sicurezza evitando di farlo in un periodo così evidentemente complicato a causa della perdurante pandemia, non è chiaro come tale assunto non possa valere anche per quelli che oggi, in assenza del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sono già considerati enti del Terzo settore.