Gli enti privati non commerciali, qualora nell’anno d’imposta 2022 abbiano sostenuto spese per compensi per l’esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale, devono presentare Dichiarazione IRAP entro il termine del 30/11/2023.
L’art.11, comma 4-bis D.Lgs. n.446/1997 prevede una deduzione di tipo forfetario, per tutti i soggetti passivi IRAP di minori dimensioni, di Euro 13.000 (per base imponibile fino ad Euro 180.759,91).
Ne consegue che, qualora l’importo delle prestazioni occasionali, non eccedano Euro 13.000,00, non è dovuta IRAP, ma la dichiarazione deve comunque essere presentata nel termine suddetto.
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