Di: M. Manfredonia e G. Sepio
Da: quotidianofisco.ilsole24ore.com
06 marzo 2019
Reti del terzo settore ai nastri di partenza con il Registro unico nazionale. Una delle novità per le associazioni più strutturate che si preparano ad assumere la qualifica di enti del Terzo settore (Ets) è data, infatti, dalla possibilità di optare per la nuova veste di rete associativa (articolo 41 del Dlgs 117/2017). Si tratta di realtà già presenti nel panorama italiano come organizzazioni che aggregano un elevato numero di enti, promuovendone e coordinandone le attività.
Con la riforma, viene espressamente riconosciuto il loro ruolo, prevedendo che oltre ad una o più attività di interesse generale previste dal Codice (articolo 5 del Dlgs 117/2017), questi enti dovranno svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati, anche al fine di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Requisito indispensabile per essere rete del Terzo settore è quello dimensionale, relativo al numero di associati e di regioni o province autonome in cui sono dislocate le sedi legali od operative. Per le reti locali servono almeno 100 Ets o 20 fondazioni Ets e la presenza il almeno 5 regioni o province autonome; per le nazionali si sale ad almeno 500 Ets o 100 fondazioni Ets con presenza in almeno 10 regioni e provincie autonome.