Lo scorso 27 Dicembre è stata emanata la circolare del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali avente per oggetto : “Codice del Terzo settore- adeguamenti statutari”.
La circolare attiene, appunto, alla disciplina degli adeguamenti statutari richiesta dalll’art. 101, comma 2, del Codice, che riguarda tre categorie di Enti : le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le ONLUS iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalla normativa di settore (non le imprese sociali , che trovano la corrispondente definizione degli adeguamenti statutari necessari nella propria disciplina particolare – art. 17, comma 3° del d.lvo 112/2017) .
L’ innalzamento a 24 mesi del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie ( previsto dal d.lvo 105/2018 “correttivo” ) porta la data “limite” per l’adeguamento al 3 Agosto 2019.
Gli adeguamenti statutari richiesti dall’art. 101 del Codice del Terzo Settore possono avvenire con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria (e perciò con una procedura “semplificata”) e non necessariamente con le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie. La circolare specifica, però, che ciò può avvenire solo in relazione a due tipologie di modifiche statutarie:
– per gli adeguamenti alle disposizioni del codice aventi carattere inderogabile;
– per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Di seguito elenchiamo alcune delle disposizioni codicistiche di cui si dovrà tenere conto nella redazione degli “adeguamenti” degli statuti:
– l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgere da parte dell’ente (obbligatoria)
– indicazione specifica delle finalità perseguite (obbligatoria)
– la facoltà di esercitare cosiddette “attività diverse” (facoltativa, ma da prevedere specificamente laddove l’Ente voglia avvalersi di questa possibilità)
– l’assenza di finalità lucrative (obbligatoria)
– l’indicazione rispetto alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento (obbligatoria)
– l’uso dell’acronimo ETS (o della denominazione “tipica” ODV o APS che prevalgono sulla precedente ) (obbligatorio)
Rimangono, invece, facoltative disposizioni di modifica relative, ad esempio, alle raccolte fondi, all’istituzione di patrimoni destinati ad uno scopo specifico, ad eventuali deroghe del potere di rappresentanza…
Un’utile TABELLA allegata alla CIRCOLARE rappresenta uno schema riassuntivo che facilita la lettura e la comprensione della circolare stessa e che rappresenta una vera e propria “guida” agli adeguamenti richiesti.
Il Centro Territoriale per il Volontariato è impegnato, in collaborazione con i competenti Uffici della Regione Piemonte e con gli altri Centri di Servizi Piemontesi, ad individuare dei modelli aggiornati alla luce della circolare per la redazione degli statuti di nuove Associazioni, modelli per effettuare “adeguamenti statutari” da adottare ed a definire percorsi di supporto e consulenza alle Associazioni che ne facciano richiesta.