Da CsvNet.it – di Daniele Erler, Area Consulenza CSVnet – Cantiere terzo settore
Il Decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”) e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020, hanno spostato il termine originario ed usuale per l’invio del modello Eas dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020. Per capire quali siano i soggetti che devono adempiere a tale obbligo occorre anzitutto capire bene di cosa si tratta.
Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali
Il modello Eas (Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa: si compone di 38 domande, grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i principali dati delle associazioni, rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale.
È diventato obbligatorio con l’art.30 del Decreto legge 185 del 2008, e precisazioni importanti sono state poi fornite dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, 12/E del 9 aprile 2009, 45/E del 29 ottobre 2009 e 51/E del 1° dicembre 2009.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art.148, commi 1 e 3 del Dpr 917 del 1986 e dall’art.4 del Dpr 633 del 1972).
Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’Eas non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione. Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.
Gli enti esonerati dall’invio
Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello
Gli enti che devono compilare solo alcune parti dell’Eas sono:
- le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o provinciali che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995;
- le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture.
Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).
Gli enti obbligati alla compilazione totale
Gli enti associativi che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono:
- le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica), che svolgono solo attività istituzionale limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
- le associazioni non riconosciute che svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
- le associazioni non riconosciute che svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentarlo).
L’obbligo di ripresentare il modello Eas
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Ciò di solito deve essere fatto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica, ma come detto quest’anno il nuovo termine è quello del 30 giugno: quindi, entro il 30 giugno 2020 gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2019, inviando un nuovo modello Eas.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
- modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
- l’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
- il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
- l’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
- il numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
- l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
- il numero e i giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).
Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se invece nel corso del 2019 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 30 giugno 2020 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.
Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono ad esempio il rinnovo della composizione del consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva.
Le modalità di invio
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).
Qualora non venisse rispettato il termine del 30 giugno 2020 è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2020, e pagando la sanzione di 250,00 euro.
Modello Eas e Riforma del Terzo settore
Il Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello Eas: l’art.94, c.4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.
Tale disposizione non sembra però ad oggi già in vigore e la sua efficacia si concretizzerà solo nel momento in cui sarà entrata in vigore la parte fiscale del Codice del Terzo settore.
Da ciò discende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore in base all’art.101, c.3 del Codice del Terzo settore, possono comunque essere soggette all’invio del modello Eas nei casi evidenziati in precedenza.
Per quanto riguarda gli altri 2 enti già oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono come visto esonerate in modo assoluto dall’invio dell’Eas, le secondo sono invece obbligate all’invio solo qualora svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995 e solo nei casi evidenziati in precedenza.