La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1082 del 05.02.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti molto rilevanti in merito alla composizione della base sociale/associativa degli Enti del Terzo Settore ed alla possibile partecipazione delle imprese agli Enti del Terzo Settore, evidenzia in estrema sintesi i seguenti aspetti:
1) le imprese, sia in forma singola che in forma congiunta, possono costituire o partecipare o detenere il controllo di un Ente del Terzo Settore, salvo previsioni specifiche relative a particolari tipologie di enti, quali le imprese sociali (alle quali le imprese possono partecipare, ma non detenere il controllo, la direzione o il coordinamento), le ODV e le APS.
A titolo esemplificativo, si può pertanto pensare ad una Fondazione che riveste la qualifica di ETS e che sia partecipata in tutto o in via prevalente da imprese profit.
E’ evidente come tale importante precisazione apra il campo ad un potenziale notevole sviluppo degli interventi diretti di natura imprenditoriale nell’ambito degli Enti del Terzo Settore. Si pensi, sempre a titolo esemplificativo, alle Fondazioni d’Impresa o ad associazioni, diverse da quelle datoriali o di rappresentanza, dove le imprese rappresentino numericamente la maggioranza o la totalità degli associati.
Tali enti potranno rientrare a tutti gli effetti tra gli Enti del Terzo Settore, nel rispetto del DLgs. 117/2017.
2) La compagine sociale/associativa di un ETS può contemporaneamente contemplare sia persone fisiche, sia soggetti collettivi (cioè enti o società), purchè ciò sia previsto dallo statuto.
Una parziale limitazione si ritrova soltanto nelle ODV e nelle APS (oltre alle già delineate caratteristiche delle imprese sociali), nelle quali i soggetti associati diversi dalle persone fisiche debbono necessariamente essere a loro volta privi di scopo di lucro e non possono essere numericamente superiori al 50% delle ODV o delle APS associate.
In termini esemplificativi, è pertanto possibile che in una ODV siano contemporaneamente associati sia persone fisiche, che altre ODV ed altri enti senza scopo di lucro, purchè venga rispettato il limite sopra citato, riportato nell’art.32 del DLgs. 117/2017.
Nessun problema si porrà invece per un ETS iscritto nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (a titolo semplificativo una Fondazione culturale), poiché per esso non vi sono limitazioni alla composizione della base sociale/associativa (l’unico limite è in tal caso rappresentato all’art.4,
comma 2, del DLgs. 117/2017, che non consente di qualificare come ETS le pubbliche amministrazioni, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati e le associazioni datoriali, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, né gli enti sottoposti a direzione, coordinamento e controllo da parte di tali soggetti).
In definitiva, si tratta di un intervento ministeriale molto importante, teso a consentire lo sviluppo, anche in forma più strutturata e organizzata, degli Enti del Terzo Settore, nel rispetto delle linee guida della Riforma nel suo complesso, che anche grazie alle recenti parole del Presidente Mattarella dovrebbe trovare piena attuazione nei prossimi mesi.
NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 1082 DEL 05.02.2020