Per venire incontro alle esigenze di rendicontazione e tenuta contabile degli ETS, il nostro Centro ha predisposto una serie di laboratori formativi, con la presenza specifica di un dottore commercialista, on line sulla piattaforma Zoom.
Prossimo appuntamento
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martedì 9 maggio 2023, dalle 17.30 alle 19.30
L’accesso è riservato a volontari degli ETS accreditati a CTV.
È possibile iscrivere 2 persone per ogni ETS (un partecipante e un uditore), fino all’esaurimento dei posti disponibili (varrà l’ordine di arrivo delle richieste).
Ricordiamo ai volontari e alle volontarie che la disponibilità di questo servizio/consulenza COLLETTIVA è SEMPRE garantita agli ETS accreditati che ne fanno richiesta.
E’ quindi sempre possibile iscriversi e partecipare ai corsi ed avere la certezza di usufruire del servizio.
Non viene invece garantita la consulenza INDIVIDUALE, comunque sempre da concordare preventivamente con gli operatori di CTV.
Per iscriversi cliccare QUI
Relatore: Piero Cevola dottore commercialista, revisore legale, consulente di management e valutatore d’impatto certificato CEPAS, esperto di non profit e società benefit.
Modalità corso: domande al commercialista nella seconda parte del corso (nella prima parte invece viene spiegato concretamente come compilare il prospetto di rendiconto per cassa).
Per informazioni
Silvia Pasciullo – CTV
segreteria.vercelli@centroterritorialevolontariato.org
0161 503298
Gli Schemi di Bilancio – Informativa generale
La Riforma del terzo settore fa un ulteriore passo avanti. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con la modulistica di bilancio degli enti del terzo settore.
Il decreto era previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, che prevede indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli enti del terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. I modelli saranno obbligatori per rendicontare il bilancio del 2021.
Quali documenti è necessario predisporre?
Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (principio di competenza economica).
QUESTI I MODELLI:
MOD. A
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema
MOD. C
RELAZIONE DI MISSIONE
Per chi ha ricavi inferiori a 220.000 euro, basterà un bilancio in forma di rendiconto per cassa.
In questo caso, bisogna escludere le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie e ai disinvestimenti, come nel caso di alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Questi, infatti, come specificato nell’Introduzione agli schemi di bilancio, non sono afferenti alla gestione corrente dell’ente.
In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
MOD. D
RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema
MOD D (COMMENTI E SPIEGAZIONI)
Come modificare gli schemi?
I modelli devono essere considerati come schemi “fissi”. Come si legge nel decreto, però, per favorire la chiarezza del bilancio è possibile suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente. È possibile, inoltre, raggruppare le citate voci quando è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci. Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.
Il ruolo dell’organo di controllo, se previsto in statuto, (e, nel caso, del revisore legale dei conti)
All’organo di controllo è affidato il compito di esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. Nella relazione devono essere presenti, ex art.14, c.2, lett. e) del Decreto legislativo 39/2010:
- il giudizio di coerenza con il bilancio;
- il giudizio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi.
Si rammenta che, superati i limiti dimensionali di cui all’articolo 31, comma 1, gli enti devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. La revisione legale dei conti può essere effettuata anche dall’organo di controllo ma in questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.