Fonte: Csvnet Lombardia
in collaborazione con Chiara Borghisani (Area No profit) e Fare No Profit – Csv Milano
Il Decreto Crescita approvato dal Senato introduce alcune novità circa gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 124/2017.
Il Decreto sposta la scadenza annuale per la pubblicazione (dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno).
Il testo inoltre specifica quali sono le tipologie di erogazioni che devono essere rese pubbliche sul web e quali soggetti sono tenuti a farlo, comprese le amministrazioni pubbliche coinvolte. Fra gli argomenti trattati, anche le modalità di pubblicazione dei rendiconti, e i meccanismi di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità.
Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza
Con la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto per chiarire come adempiere correttamente agli obblighi di trasparenza e pubblicità, posti a carico di associazioni, fondazioni, Onlus e imprese dall’art. 1, c. 125-129 della L. 124/2017, in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la pubblica amministrazione e con altri soggetti pubblici.
Il Decreto Crescita (in GU n.151 del 29-6-2019 – Suppl. Ordinario n. 26) ha modificato la legge n. 124/2017; ecco le novità introdotte
novità introdotte
Chi deve assolvere l’obbligo
Associazioni, fondazioni, Onlus, ETS (segnatamente ODV, APS e Onlus), associazioni ambientali a carattere nazionale, associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere nazionale, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese.
Quando assolvere l’obbligo
Come modificato dal decreto citato, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’erogazione effettuata nell’esercizio finanziario precedente.
Cosa è obbligatorio pubblicare
Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e in natura, non aventi carattere generale (non è pertanto ricompreso il 5 per mille a differenza di quanto a suo tempo sostenuto) e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, nella nuova formulazione recata dal Decreto Crescita, erogati da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La modifica introdotta ha tolto dal novero dei contributi da pubblicare tutte quelle somme introitate a seguito di contratto di fornitura di beni/servizi (contributi corrispettivi) e quelli che hanno genesi da un risarcimento dovuto dalla pubblica amministrazione ai soggetti sopra indicati.
In ordine ai vantaggi economici, laddove non si conosca il valore di quanto dato in uso/comodato dalla PA, conviene inoltrare richiesta alla PA che comunichi il valore del bene, e, in ogni caso, indicare sul sito valore “non conosciuto” o “non determinabile”. Per capire se il valore del bene dato in suo/comodato può concorrere a superare la soglia dei 10.000€ riferirsi al valore normale di un bene similare sul mercato (esempio se comodato di immobile, verificare il prezzo medio degli affitti praticati per la medesima categoria di immobile nella medesima zona).
Per quanto riguarda i contributi pubblici ricevuti in seguito a costituzione di ATS (ATI) occorre capire se la stessa è stata costituita con conferimento di mandato collettivo di rappresentanza, in quel caso sarà solo la capofila a dover rendicontare, viceversa saranno i singoli partecipanti all’ATS (ATI) tenuti ad assolvere all’obbligo di trasparenza.
Quanto sopra vale solo se il soggetto erogatore è un ente pubblico, se è un soggetto privato l’obbligo non sussiste.
N.B. Occorre sempre verificare, con i contratti/gli accordi alla mano che tipo di rapporto si è instaurato tra i partecipanti e chi è il soggetto erogatore delle somme.
Al raggiungimento di quale somma si rende necessaria la pubblicazione
Per importi, cumulativamente intesi in capo al soggetto percipiente e non con riferimento alla singola erogazione, pari o superiori a 10.000€ incassati nell’anno precedente, dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno (criterio di cassa). Nel determinare l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti bisogna prestare attenzione a “quantificare” i vantaggi economici conteggiandoli al “valore normale” per poter verificare l’assoggettamento all’obbligo di pubblicazione.
Come pubblicare i rendiconti
Le informazioni da pubblicare devono contenere i seguenti elementi:
• denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• denominazione del soggetto erogatore;
• somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
• data dell’incasso;
• causale.
Dove pubblicare i rendiconti
Sul sito internet dell’ente, sulla pagina facebook dell’ente o di analoghi portali digitali; in alternativa, attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. Per i soggetti che redigono il bilancio corredato da Nota integrativa, in tale documento dovrà essere data evidenza ai contributi pubblici ricevuti
Il controllo
Il controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità è demandato in capo ai soggetti erogatori delle somme oggetto di pubblicazione, oppure all’amministrazione vigilante competente in materia.
La mancata pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2020, comporta l’irrogazione, oggi per tutti i soggetti di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000€, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Nel caso non venga ottemperato ulteriormente all’obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti
La norma non prevede che venga data prova certa dell’avvenuta pubblicazione entro i termini indicati, se per eccesso di scrupolo si volesse dare prova del rispetto dei termini indicati si potrebbe procedere all’invio della pagina web per PEC o per posta con “plico aperto”.